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Senza titolo-1

Statuto

Statuto della C.I.C.A.S.

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

  1. A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita la Confederazione degli Imprenditori Commerciali ed Artigiane delle attività del terziario del turismo e dei Servizi, in seguito qui denominata anche C.I.C.A.S.,
  2. C.I.C.A.S. è l’espressione unitaria degli imprenditori, dei lavoratori autonomi e dei professionisti, successivamente denominati Operatori Economici, che operano in tutti i settori economici, anche organizzati in forma associativa.
  3. La Confederazione costituisce il sistema unitario di rappresentanza e tutela di tali Operatori Economici.
  4. L’adesione alla C.I.C.A.S., comporta l’osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei suoi principi.

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

  1. La C.I.C.A.S. ha sede in Roma e può istituire Delegazioni, Sedi e Uffici sia in Italia che all’estero, secondo le modalità stabilite in questo Statuto.
  2. La C.I.C.A.S. ha durata illimitata e l’eventuale scioglimento è deliberato nel rispetto delle modalità stabilite in questo Statuto

ARTICOLO 3

PRINCIPI E FINALITA’ GENERALI

  1. La C.I.C.A.S. non ha fini di lucro, non è Ente commerciale, non ha vincoli con partiti o movimenti politici, si ispira ai principi di libertà, d’eguaglianza e di fratellanza con l’obiettivo di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi verso il libero associazionismo come capacità di realizzare una coscienza individuale e collettiva del ruolo economico e sociale che caratterizza gli Operatori Economici.
  2. Nel rispetto di tali principi e dello sviluppo economico e sociale, che la C.I.C.A.S. intende promuovere come parte attiva, la finalità principale della C.I.C.A.S. che è lo sviluppo delle condizioni morali, etiche, culturali, professionali, giuridiche ed economiche degli Associati ed in genere di tutti gli Operatori Economici.
  3. La C.I.C.A.S., è una confederazione professionale, formativa, sociale, sindacale, con lo scopo specifico di promuovere la tutela sindacale degli operatori economici, soprattutto le piccole e medie imprese.
  4. La C.I.C.A.S., costituisce il sistema unitario di rappresentanza e tutela degli operatori economici e delle piccole imprese le cui associazioni provinciali e regionali, sono ad essa federate.

 

ARTICOLO 4

SCOPI

1. La Confederazione si prefigge:

  1. la tutela e la rappresentanza, unitaria e per categoria, collettiva ed individuale, dei propri Associati e degli Operatori Economici in genere nei confronti delle Istituzioni pubbliche, degli Enti ed Istituti pubblici e privati, nonché delle Organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, a tutti i livelli, anche a livello internazionale;
  2. la difesa, la rappresentanza e la valorizzazione in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, degli interessi economici e sociali, anche di categoria, collettivi ed individuali, degli Operatori Economici ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi, di partecipare alle trattative per i contratti e per gli accordi economici collettivi nazionali e quelli integrativi di lavoro, in rappresentanza delle categorie dei soci, nonché trattare anche in forma dei patti in deroga dei contratti e della norma;
  3. la tutela, la rappresentanza, la promozione, l’organizzazione, lo sviluppo qualitativo e quantitativo degli Associati, la gestione di ogni genere di iniziativa e attività morale, etica, culturale, professionale, giuridica, economica, finanziaria, educativa, artistica, ricreativa, ludica, turistica, sportiva, e assistenziale per realizzare e valorizzare la partecipazione degli Associati e delle loro famiglie alla vita associativa.

2. Per il raggiungimento di tali scopi, essa è impegnata a svolgere, in particolare, le seguenti funzioni:

    1. divenire interlocutore privilegiato del mondo economico e sociale, stabilendo rapporti con le realtà più rappresentative, quali le Istituzioni, gli Enti Locali, gli Enti e gli Istituti pubblici e privati, le Organizzazioni politiche sociali ed economiche, i Sindacati, le Associazioni di Categoria;
    2. assistere e coordinare gli Operatori Economici associati, nonché le Confederazioni, Federazioni, Unioni, Associazioni e Organizzazioni confederate nelle attività di tutela e promozione, secondo i rispettivi ambiti di competenza;
    3. favorire lo sviluppo delle strutture economiche, produttive, commerciali, di servizi e professionali, anche attraverso forme di collaborazione e di interscambio commerciale e professionale tra gli associati;
    4. promuovere, organizzare e gestire convegni, seminari e conferenze, feste, ricevimenti e cerimonie, manifestazioni, fiere e mostre ad ogni livello;
    5. raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare indagini, ricerche e studi, su temi di interesse provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
    6. effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
    7. promuovere, organizzare e gestire ogni genere di servizi per gli Operatori Economici associati e per le Associazioni aderenti;
    8. istituire, organizzare e gestire Enti, Istituti, Società, Consorzi, Associazioni, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo delle attività degli Operatori Economici rappresentati, alla formazione professionale, nonché all’assistenza tecnica, organizzativa, produttiva, commerciale, gestionale, amministrativa, finanziaria, previdenziale e sociale degli stessi;
    9. promuovere, organizzare e gestire la formazione imprenditoriale e professionale degli Operatori Economici e degli addetti ai settori rappresentati;
    10. stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse della Confederazione e degli Associati;
    11. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione ed informazione, nonché attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo tecnologico;
    12. promuovere organizzare e gestire iniziative turistiche in genere, centri di ritrovo, sportivi, ludici e di ristoro, nonché per il tempo libero in generale;
    13. esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita dalla Legge e disposizioni di Autorità pubbliche o da deliberazioni dei propri Organi.

3. La Confederazione può anche:

    1. prestare la sua collaborazione ad altri Enti, Istituti, Organizzazioni o Associazioni per lo sviluppo di iniziative dirette alla realizzazione dei suoi scopi o che si inquadrino negli stessi;
    2. perseguire i suoi scopi mediante il collegamento con altre Confederazioni, Federazioni e Associazioni, giuridicamente autonome rispetto ad essa, le quali perseguano la realizzazione degli stessi scopi nell’ambito di più ampie o più ristrette circoscrizioni territoriali, o in rapporto a differenziate categorie di associati o a distinti settori di attività. In tal caso, la Confederazione non risponderà delle obbligazioni assunte dalle Confederazioni, Federazioni e Associazioni ad essa collegate. I rapporti con le Confederazioni, Federazioni e Associazioni collegate, saranno regolati da specifiche convenzioni, sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo Confederale.
    3. compiere attività economiche, produttive, commerciali, di servizio, assicurative, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie al conseguimento dei propri scopi, assumere partecipazioni in società, contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, concedere eventuali garanzie mobiliari ed immobiliari; il tutto nei limiti, con le esclusioni e nel pieno rispetto della Legge vigente;
    4. richiedere ai propri soci, nel rispetto della Legge e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dei propri scopi, ferma restando la facoltà dei soci medesimi di aderire alla richiesta fermo restando l’obbligo del pagamento della quota associativa annuale.
    5. La C.I.C.A.S. per il raggiungimento dei suoi scopi, e allo scopo di migliorare la qualità di vita dei propri aderenti, può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato, ONLUS, e non profit in genere.

      ARTICOLO 5

      SOCI

       

  1. La Confederazione è costituita da:
  1. Soci Fondatori: coloro che ne hanno promosso la costituzione;
  2. Soci Onorari: persone fisiche di riconosciuto prestigio in ambito economico, accademico, giuridico, diplomatico e dei servizi, sia nazionali che internazionali, a cui la Presidenza della C.I.C.A.S. attribuisce la qualifica con apposita deliberazione;
  3. Soci Benemeriti: persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della C.I.C.A.S. , a cui la Presidenza della stessa Confederazione attribuisce la qualifica con apposita deliberazione;
  4. Soci Esperti: persone fisiche che svolgono la loro attività per la C.I.C.A.S. in qualità di esperti, qualunque sia il rapporto che li lega alla C.I.C.A.S. , a cui la Presidenza della stessa C.I.C.A.S. attribuisce la qualifica con apposita deliberazione;
  5. Soci Effettivi: tutti gli Operatori Economici, non già associati a Confederazione, Federazione, Unione o Associazione confederata e non associati ad altra Confederazione, Federazione, Unione o Associazione non confederata, iscritti da almeno tre anni ed in regola con il pagamento delle quote e/o dei contributi associativi;
  6. Soci Ordinari: tutti gli Operatori Economici, non già associati ad Confederazione, Federazione, Unione o Associazione confederata e non associati ad altra Confederazione, Federazione, Unione o Associazione non confederata iscritti da meno di tre anni;
  7. Soci Confederati: Confederazioni, Federazioni, Unioni, Associazioni di Operatori Economici (Imprenditori, Lavoratori Autonomi, Professionisti) che operano in tutti i settori economici, le cui norme statutarie siano compatibili con quelle della Confederazione e che, con l’approvazione di specifico accordo o convenzione da parte del Consiglio Direttivo Confederale C.I.C.A.S. , aderiscono alla C.I.C.A.S. ed acquisiscono la qualità di Associazioni Confederate. I Soci di tali Associazioni acquisiscono la qualifica di Soci Federati;
  8. Soci Federati: persone fisiche associate alle Confederazioni, Federazioni, Unioni o Associazioni aderenti;
  9. Soci Aggregati: tutti gli altri Operatori Economici associati ad altra Confederazione, Federazione, Unione o Associazione;
  1. Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Fondatori, dei Soci Onorari, dei Soci Benemeriti, dei Soci Esperti e dei Soci Confederati, che non sottoscrivono apposita dichiarazione di non appartenenza ad altra Confederazione, Federazione, Unione o Associazione vengono inquadrati fra i Soci Aggregati.
  2. I Soci Fondatori, nonché le persone fisiche a cui la Presidenza della Confederazione ha attribuito la qualifica di Socio Onorario, Socio Benemerito e di Socio Esperto, non sono tenuti al versamento delle quote e/o dei contributi associativi, ma possono comunque contribuire alla dotazione dei fondi della C.I.C.A.S. .
  3. I Soci Effettivi, i Soci Ordinari e i Soci Aggregati, ammessi dalla Presidenza C.I.C.A.S. a suo insindacabile giudizio, sono tenuti al versamento delle quote e/o dei contributi associativi stabiliti.
  4. I Soci Aggregati e i Soci Ordinari non possono far parte del Consiglio Direttivo Confederale. Essi usufruiscono dei servizi forniti dalla Confederazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal Consiglio Direttivo C.I.C.A.S. .
  5. I Soci Onorari e i Soci Ordinari non hanno diritto di voto nelle Assemblee, cui possono partecipare quali osservatori.
  6. I Soci Federati vengono rappresentati alle Assemblee dai rappresentanti delle Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni confederate.
  7. I Soci Aggregati non hanno diritto a partecipare alle Assemblee per motivi di riservatezza nei confronti delle altre Confederazioni, Federazioni, Unioni o Associazioni, a cui aderiscono. Essi usufruiscono dei servizi forniti dalla Confederazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal Consiglio Direttivo Confederale.

ARTICOLO 6

ADESIONE ALLA C.I.C.A.S.

  1. Possono far parte della C.I.C.A.S. tutte le persone fisiche e giuridiche, senza distinzione di nazionalità, cittadinanza, età, sesso, religione e fede politica, sia in forma singola, sia organizzate in Associazione, che:

    1. sottoscrivono apposita domanda di adesione;
    2. accettano e condividono lo Statuto della C.I.C.A.S. , e si impegnano al rispetto delle regole di comportamento previste dallo stesso Statuto e dagli eventuali Regolamenti;
    3. versano le quote e/o i contributi di competenza, e si impegnano al versamento delle successive quote e/o contributi associativi periodici;
    4. si impegnano a contribuire, con la partecipazione attiva, alla vita ed allo sviluppo della C.I.C.A.S. .
  2. Contestualmente alla domanda di adesione deve essere effettuato il deposito di somma pari alle relative quote e/o ai relativi contributi di competenza, che vengono restituiti in caso di mancato accoglimento della domanda da parte della Presidenza Confederale, ovvero da parte del Consiglio Direttivo Confederale, qualora si tratti di domanda di adesione di una Confederazione, Federazione, Unione o Associazione.
  3. La Presidenza Confederale, ovvero il consiglio Direttivo Confederale, per gli atti di loro competenza, possono delegare l’istruttoria delle pratiche ad apposita Commissione, ovvero ad Organo, Struttura od Organismo della Confederazione.
  4. Dal momento della accettazione deIla domanda, il richiedente diventa Socio a tutti gli effetti con l’attribuzione della qualifica prevista al precedente art. 5, in relazione alle condizioni ivi previste, ed il rapporto associativo si interrompe solo per decadenza o recesso, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 14.
  5. La Presidenza Confederale, ovvero il consiglio Direttivo Confederale, per gli atti di loro competenza, possono emanare apposito Regolamento per armonizzare le procedure di adesione, avendo presenti le esigenze di semplificazione e di flessibilità del sistema.

 

ARTICOLO 7

ADESIONE DI ALTRE ASSOCIAZIONI

  1. L’adesione di altre Confederazioni, Federazioni Unioni e Associazioni è deliberata dal Consiglio Direttivo Confederale, il quale decide con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione.
  2. L’adesione comporta il pagamento delle quote e/o dei contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo CICAS nonchè l’accettazione del presente Statuto.
  3. La domanda di adesione di altre Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni, deve essere corredata da:
  1. Atto Costitutivo e Statuto della Confederazione, della Federazione, dell’Unione o della Associazione richiedente;
  2. adeguata documentazione della situazione organizzativa;
  3. bilancio o conto consuntivo dell’anno precedente a quello della richiesta di adesione; il conto consuntivo di ogni anno deve successivamente essere consegnato con le modalità e i tempi definiti dal Consiglio Direttivo Confederale;
  4. elenco nominativo dei membri degli organi associativi e dei dirigenti che deve essere costantemente aggiornato;
  5. elenco nominativo degli associati, che deve essere costantemente aggiornato.
  1. Dal momento della delibera, il rapporto confederale si interrompe solo per decadenza o recesso, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 14.
  2. Il Regolamento eventualmente approvato dal Consiglio Direttivo CICAS armonizza le procedure di adesione, avendo presenti le esigenze di semplificazione e di flessibilità del sistema.

ARTICOLO 8

FEDERAZIONI DI CATEGORIA

  • La CICAS può costituire e organizzare al suo interno Federazioni di Categoria, cui delegare la rappresentanza dei Soci Effettivi, dei Soci Ordinari e dei Soci Aggregati di specifici settori.
  • Il Responsabile della Federazione è nominato o revocato dalla Presidenza della CICAS e risponde dei suoi atti alla stessa Presidenza.
  • Il Responsabile di Federazione assume in sé ogni e qualsivoglia responsabilità allo stesso attribuibile per atti con valenza giuridica compiuti nello svolgimento delle sue funzioni.
  • La Federazione di Categoria assume a tutti gli effetti il ruolo, i diritti ed i doveri, attribuiti dal presente Statuto alle Confederazioni, Federazioni, Unioni, Associazioni aderenti.
  • I Soci indirizzati ed inquadrati in Federazioni di Categoria acquisiscono il ruolo, i diritti e i doveri, attribuiti dal presente Statuto ai Soci delle Confederazioni, Federazioni Unioni e Associazioni aderenti.
  • L’ambito e le limitazioni di rappresentanza, l’attività e le competenze, nonché le regole concernenti il rapporto con la CICAS sono determinate dalla Presidenza della stessa CICAS.

       

ARTICOLO 9

DELEGAZIONI SEDI E UFFICI

  1. La CICAS può istituire Delegazioni, Sedi e Uffici sia in Italia che all’estero.
  2. Vengono chiamate Delegazioni le sedi istituite dalla CICAS all’estero.
  3. Vengono chiamate Sedi tutti gli uffici istituiti dalla CICAS in Capoluoghi di Regione e di Provincia, ovvero in ambito comunale o zonale con competenze territoriali delimitate dal territorio di riferimento.
  4. Agli Uffici non viene attribuita competenza territoriale e gli stessi Uffici operano alle dirette dipendenze della CICAS ovvero, per delibera della Presidenza Confederale, alle dipendenze della Delegazione o della Sede di riferimento.
  5. Il Responsabile di Delegazione, Sede o Ufficio è nominato o revocato dalla Presidenza CICAS e risponde dei suoi atti alla stessa Presidenza.
  6. Il Responsabile di Delegazione, Sede o Ufficio assume in sé ogni e qualsivoglia responsabilità allo stesso attribuibile per atti con valenza giuridica compiuti nello svolgimento delle sue funzioni.
  7. L’ambito e le limitazioni di rappresentanza, l’attività, le competenze, nonché le regole concernenti il rapporto con la CICAS sono determinate dalla Presidenza Confederale.
  8. La Presidenza CICAS può delegare l’assolvimento di determinate funzioni al Responsabile di Delegazione, Sede o Ufficio.
  9. Il Consiglio Direttivo della CICAS, ha la facoltà di promuovere e autorizzare la costituzione in altri paesi di associazioni denominate, anche o solo nella lingua locale, CICAS, aventi piena autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa.
  10. I rapporti tra la CICAS e le Associazioni estere così costituite, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dal Consiglio Direttivo Confederale.

ARTICOLO 10

RAPPORTI TRA ASSOCIATI E FEDERAZIONI DI CATEGORIA

  1. La partecipazione dell’Operatore Economico alla Confederazione si realizza direttamente o mediante l’adesione ad una Federazione di Categoria.
  2. All’atto dell’adesione alla CICAS, il Socio può essere indirizzato ed inquadrato nella Federazione di Categoria, se costituita.
  3. Al momento della costituzione di una Federazione di Categoria, la Presidenza CICAS. può indirizzare ed organizzare in Federazione di Categoria anche Soci già aderenti alla Confederazione.
  4. Le modalità per l’attuazione del presente articolo sono determinate dalla Presidenza Confederale, ovvero, se ritenuto necessario dalla stessa Presidenza CICAS, da un apposito Regolamento.

ARTICOLO 11

RAPPORTI TRA ASSOCIATI E SEDI O UFFICI

  1. Le Sedi e gli Uffici hanno il compito di fornire agli Operatori Economici, agli Artigiani, ai Commercianti, ai Lavoratori Autonomi – aderenti – tutte le informazioni relative alle attività confederali, nonché quello di fornire tutti i servizi resi disponibili dalla CICAS.
  2. Ogni Sede o Ufficio deve fornire periodicamente alla CICAS, o a semplice richiesta della stessa, tutte le informazioni relative all’attività svolta, nonché i programmi e le iniziative future oltre che la situazione contabile/amministrativa.
  3. Le modalità per l’attuazione del presente articolo sono determinate dalla Presidenza CICAS, ovvero, se ritenuto necessario dalla stessa Presidenza, da un apposito Regolamento.

ARTICOLO 12

RAPPORTI TRA ASSOCIATI ED ASSOCIAZIONI ADERENTI

  1. La partecipazione dell’Operatore Economico alla CICAS si realizza direttamente o mediante l’adesione ad una Confederazione, Federazione, Unione o Associazione aderente.
  2. All’atto dell’adesione ad una Confederazione, Federazione, Unione o Associazione aderente si verifica contestualmente l’inquadramento nella Confederazione, Federazione, Unione o Associazione aderente e nella CICAS.
  3. L’adesione è riconosciuta a tutti gli effetti statutari dalla CICAS.
  4. Le modalità per l’attuazione del presente articolo sono determinate dal Consiglio Direttivo CICAS, ovvero, se ritenuto necessario dallo stesso Consiglio, da un apposito Regolamento.

ARTICOLO 13

RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI ADERENTI E CONFEDERAZIONE

  1. Gli Statuti delle Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni aderenti devono essere compatibili con quello della CICAS.
  2. Le Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni aderenti devono comunicare preventivamente alla Presidenza Confederale, con almeno 90 giorni di anticipo, le modifiche da apportare ai propri Statuti. Qualora la Presidenza Confederale non rilevi, entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, la loro incompatibilità con lo Statuto Confederale CICAS le modifiche possono essere deliberate dagli organi competenti.
  3. Ogni Confederazione, Federazione, Unione o Associazione aderente deve fornire obbligatoriamente ad inizio anno alla Confederazione CICAS, e ogni qual volta la CICAS ne fa richiesta, l’elenco aggiornato di tutti i propri associati.
  4. Ogni Confederazione, Federazione, Unione e Associazione aderente deve fornire ogni anno alla Confederazione copia del Bilancio e del Conto Consuntivo con le modalità e i tempi definiti dalla Presidenza CICAS.
  5. La CICAS ha diritto di compensare i debiti contributivi o di ogni altra natura delle Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni aderenti nei suoi riguardi, con i crediti o le somme di loro pertinenza disponibili presso la Confederazione.
  6. Eventuali controversie nei rapporti tra Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni aderenti e Confederazione, saranno deferite al Consiglio Direttivo Confederale, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 28.

ARTICOLO 14

DECADENZA E RECESSO

  1. La qualità di Socio della CICAS si perde per recesso e decadenza.
  2. La perdita della qualità di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto, nonché ad ogni agevolazione o condizione di favore applicata, anche da terzi, in virtù dell’esistenza del rapporto associativo, ma non estingue le obbligazioni derivanti dal pagamento delle quote e/o dei contributi dovuti per l’esercizio in corso.
  3. La volontà di recedere dalla Confederazione CICAS deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi alla Presidenza CICAS almeno tre mesi prima della scadenza annuale, che si intende ad anno solare.
  4. In mancanza di regolare disdetta nei termini, il Socio sarà comunque tenuto al pagamento delle quote e/o dei contributi associativi di competenza per l’anno successivo.
  5. In assenza di comunicazione di recesso, il Socio mantiene diritti e doveri Statutari e Regolamentari ed il rapporto rimane inalterato.
  6. La decadenza della qualità di Socio della CICAS è dichiarata dalla Presidenza per:
  7. Il provvedimento, in ogni caso, anche immediatamente esecutivo, non esonera il Socio dal versamento delle quote e/o dei contributi associativi dovuti per l’anno in corso.
  1. mancato pagamento anche di una sola quota e/o di un solo contributo associativi;
  2. violazione statutaria, regolamentare o dei deliberati degli Organi della CICAS;
  3. comportamento nocivo per l’immagine ed il buon nome della CICAS;
  4. cessazione dell’attività o mancanza dei requisiti stabiliti dall’art. 5.

ARTICOLO 15

ENTI ISTITUTI ORGANISMI E SOCIETA’ COLLEGATI

  1. La CICAS, con delibera della Presidenza Confederale, può promuovere la costituzione di Organizzazioni, Enti, Istituti, Organismi e Società, nonché organizzare e gestire gli stessi, anche delegando la promozione e la gestione agli organi provinciali – e – o- regionali - esercitando su di essi un’azione di indirizzo finalizzata a:

    1. collegarne la strategia e le attività agli obiettivi della CICAS;
    2. assicurare, attraverso di essi, un grado elevato di efficienza nei servizi agli associati ed alle strutture.
  2. Il Responsabile è nominato e revocato dalla Presidenza CICAS, risponde dei suoi atti alla stessa Presidenza.
  3. Le Sedi amministrativamente autonome senza alcuna responsabilità della Sede Nazionale CICA. I delegati ed i dipendenti assunti dipendono esclusivamente dalle sedi periferiche che ne hanno deciso, con deliberazione scritta l’assunzione o l’impegno.I .
  4. La Presidenza della CICAS, si riserva il compito di controllare, nell’interesse esclusivo dei Soci, la correttezza e la trasparenza Amministrativa delle Sedi Periferiche.
  5. Il personale dipendente dipende disciplinarmente ed amministrativamente dall’organismo periferico che decide di assumerlo. A riguardo gli Organismi della Sede Nazionale della CICAS, non hanno alcuna responsabilità amministrativa, civile e penale. Tutto ciò, nell’ambito delle strutture periferiche della CICAS.
  6. Il Responsabile assume in sé ogni e qualsivoglia responsabilità allo stesso attribuibile per atti con valenza giuridica compiuti nello svolgimento delle sue funzioni.
  7. L’ambito e le limitazioni di rappresentanza, l’attività, le competenze, nonché le regole concernenti il rapporto con la CICAS sono determinate dalla Presidenza Confederale stessa.

ARTICOLO 16

RUOLO DELLA CONFEDERAZIONE

  1. La Confederazione degli Imprenditori Commerciali ed Artigiani delle Attività del Terziario del Turismo e dei Servizi:
    1. esprime le linee politico – sindacale e di indirizzo per tutti gli Associati e ne coordina l’attuazione;
    2. cura la formazione dei Quadri Direttivi della CICAS;
    3. realizza la forza rappresentativa necessaria alla risoluzione dei problemi, anche di Settore o Categoria, collettivi o individuali, degli Operatori Economici in generale, in particolare degli Associati, anche partecipando alle trattative con le Istituzioni e con le Organizzazioni Sindacali e sottoscrivendo ogni genere di accordo e contratto sindacale;
    4. stipula contratti e accordi nazionali ed internazionali con Organizzazioni, Enti, Istituti, Organismi e Società di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo degli Operatori Economici in generale e dei settori e delle categorie rappresentati in particolare, nonché alla formazione professionale, alla prestazione di servizi, all’assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria, legale, previdenziale, assistenziale e sanitaria;
    5. realizza attività, anche in rapporto con terzi, per promuovere ed eventualmente gestire la prestazione di servizi in genere, la formazione professionale, e la diffusione di trattamenti agevolati e convenzioni.
  1. Per il più efficace espletamento del proprio ruolo, la CICAS può anche delegare funzioni alle Federazioni di Categoria, alle Delegazioni, alle Sedi, agli Uffici, ovvero ad Organizzazioni, Enti, Istituti, Organismi o Società della stessa CICAS.

ARTICOLO 17

ORGANI DELLA CICAS

  1. Sono Organi Confederazione:
    1. l’Assemblea;
    2. il Consiglio Direttivo Confederale;
    3. il Presidente;
    4. il Direttore Generale;
    5. il Responsabile di Federazione;
    6. il Responsabile di Delegazione, di Sede o di Ufficio.

ARTICOLO 18

ASSEMBLEA

L’Assemblea può essere Ordinaria, Straordinaria o Congressuale;

  1. L’Assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Benemeriti, dai Soci Effettivi, nonché dai Soci Confederati da almeno tre anni ed in regola con il versamento delle quote e/o dei contributi associativi dovuti.
  2. L’Assemblea Ordinaria approva il Bilancio o il Conto Consuntivo.
  3. L’Assemblea Straordinaria, con parere vincolante di almeno la maggioranza dei Soci Fondatori, approva le modifiche statuarie e delibera sullo scioglimento della CICAS.
  4. L’Assemblea Congressuale o Congresso fissa le direttive per l’attività della CICAS ed elegge il Consiglio Direttivo Confederale nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 19.
  5. L’Assemblea è convocata dalla Presidenza CICAS mediante avviso affisso presso la Sede della Confederazione ed inviato alle Federazioni di Categoria, alle Delegazioni, alle Sedi, agli Uffici e alle Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni confederate trenta giorni prima della data di riunione.
  6. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere affisso e inviato fino a quindici giorni prima della data di riunione.
  7. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’ordine del giorno; deve inoltre, contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, che dovrà essere prevista non prima di 24 ore dalla prima.
  8. L’Assemblea, sia Congressuale che Ordinaria o Straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
  9. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
  10. L’Assemblea è presieduta dalla Presidenza CICAS, che può nominare gli scrutatori ed il segretario; quest’ultimo può essere scelto anche tra persone estranee ad essa.
  11. la Presidenza CICAS, ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.
  12. Ogni partecipante ha diritto ad un voto.
  13. In caso di impedimento, l’Associato avente diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro Associato avente diritto di voto. La delega deve essere rilasciata per iscritto.
  14. Nessun rappresentante può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.
  15. E’ rappresentante di una Confederazione, Federazione, Unione o Associazione aderente lo stesso Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo Confederale, allo scopo delegato dal Presidente.
  16. All’Assemblea partecipa di diritto il Direttore Generale, anche se non iscritto alla CICAS.
  17. Possono assistere all’Assemblea i Soci Onorari ed i membri del Comitato Tecnico Scientifico della CICAS, qualora sia costituito.
  18. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della Legge e dello Statuto della CICAS, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

ARTICOLO 19

CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE

  1. Il Consiglio Direttivo CICAS è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
  2. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo Confederale i Soci Fondatori e i Soci Benemeriti, salvo il caso di loro dimissioni dalla carica, ovvero di recesso dalla adesione alla CICAS.
  3. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo CICAS, il medesimo Consiglio Direttivo Confederale nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Organo, che rimarranno in carica fino all’elezione dei nuovi Consiglieri.
  4. Eventuali lettere di dimissioni dalla carica dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo Confederale CICAS presso la sede sociale. Le dimissioni così pervenute saranno considerate irrevocabili e, dalla data di ricezione, il Consiglio Direttivo Confederale CICAS potrà procedere, per cooptazione, alla sostituzione del membro dimissionario che rimarrà in carica fino all’elezione del nuovo Consigliere.
  5. Il Consiglio Direttivo della CICAS sostituisce il Collegio dei Probiviri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
  6. Il Consiglio Direttivo Confederale della CICAS, in particolare:
    1. formula e realizza i programmi di attività in relazione alle deliberazioni dell’Assemblea;
    2. elegge il Presidente CICAS e, su proposta del Presidente stesso, uno o più Vice Presidenti;
    3. delibera sull’ammontare delle quote di adesione e delle quote associative periodiche, anche diversificate per settore, per categoria e per socio;
    4. delibera sull’ammissione delle Confederazioni, delle Federazioni, delle Unioni e delle Associazioni di imprenditori, di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, che chiedono di aderire alla CICAS, verificando che le norme statutarie delle stesse Confederazioni, delle Federazioni, delle Unioni e delle Associazioni siano compatibili con quelle della CICAS, e approva all’uopo specifici accordi o convenzioni;
    5. delibera sull’eventuale delega a Commissione o ad altri Organi, Strutture, Organismi ovvero a Socio Esperto, della CICAS per l’istruzione delle pratiche di ammissione;
    6. approva eventuali accordi e convenzioni che possono regolare i rapporti con Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni che chiedono di essere collegate alla CICAS pur non volendo aderire alla stessa;
    7. delibera in merito ad eventuali limitazioni del diritto dei Soci ad usufruire dei servizi forniti dalla Confederazione CICAS;
    8. promuove ed autorizza la costituzione in altri Paesi di Associazioni che nella lingua locale assumono la denominazione CICAS – Confederazione degli Imprenditori Commerciali ed Artigiani delle Attività del Terziario del Turismo e dei Servizi;
    9. delibera l’eventuale costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, composto da persone di provata competenza che condividono gli scopi della CICAS, precisandone le finalità, gli scopi, la durata e le regole di funzionamento;
    10. emana le eventuali modalità di attuazione delle norme statutarie, di cui agli articoli che richiamano esplicitamente un intervento del Consiglio Direttivo CICAS;
    11. fissa le indennità di carica del Presidente, dei Vice Presidenti, nonché i Gettoni di Presenza dei Consiglieri;
    12. delibera, in caso di necessità ed urgenza, modifiche parziali dello Statuto, senza comunque ridurre o cancellare Organi Statutari e senza ampliarne o ridurne i poteri;
    13. delibera, in caso di necessità ed urgenza, sulle materie di competenza dell’Assemblea, chiedendone la ratifica nella prima riunione successiva.
  1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati.
  2. Tutte le decisioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo CICAS, prese in conformità alla Legge e allo Statuto Confederale, obbligano tutti i Consiglieri, compresi gli assenti e i dissenzienti, nonché tutti i Soci, anche dissenzienti.

  

ARTICOLO 20

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE

  1. Il Consiglio Direttivo CICAS è convocato dalla Presidenza Confederale, con preavviso di almeno sette giorni a mezzo lettera raccomandata, tramite telefax, ovvero posta elettronica, da inviare a ciascun componente. La convocazione deve riportare l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.
  2. Il Consiglio Direttivo CICAS è altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso la Presidenza Confederale della CICAS, provvede entro cinque giorni dalla richiesta. E’ comunque possibile ovviare alle formalità di convocazione nei termini previsti, purché risultino regolarmente apposte le firme di tutti i membri del Consiglio nell’apposito foglio presenze.
  3. Il Consiglio Direttivo CICAS è validamente riunito quando è presente o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti.
  4. Sono ammesse deleghe scritte fra Consiglieri, ma ogni Consigliere non può essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO 21

IL PRESIDENTE CICAS

  1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione CICAS di fronte a terzi; agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale, che può delegare a uno o più Vice Presidenti e/o al Direttore Generale, congiuntamente o disgiuntamente.
  2. Il Presidente ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e può compiere ogni eventuale operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare ritenesse opportuna e necessaria per la CICAS.
  3. Il Presidente può anche delegare a terzi competenze e poteri a sua discrezione.
  4. Il Presidente, in particolare:
    1. coadiuvato dai Vice Presidenti e dal Direttore Generale, gestisce la CICAS ed attua le deliberazioni degli Organi Collegiali;
    2. stipula e sottoscrive accordi e contratti con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali;
    3. stipula contratti ed accordi con Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Organismi e Società, mirati allo sviluppo della CICAS su tutto il territorio nazionale ed al soddisfacimento dei bisogni degli Associati;
    4. convoca l’Assemblea fissandone l’ordine del giorno, la data e la sede;
    5. convoca il Consiglio Direttivo CICAS fissandone l’ordine del giorno, la data e la sede;
    6. presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Confederale CICAS;
    7. delibera, sentito il parere del Direttore Generale, l’ordinamento degli uffici confederali nonché delle Federazioni di Categoria, delle Delegazioni, delle Sedi e degli Uffici e adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni e ai licenziamenti del personale, nonché al trattamento economico dei collaboratori, dei consulenti e dei Soci Esperti;
    8. nomina e revoca il direttore Generale, anche tra non soci, e ne fissa l’indennità di carica o il compenso;
    9. costituisce e scioglie Federazioni di Categoria, cui delega la rappresentanza dei Soci Effettivi, dei Soci Ordinari e dei Soci Aggregati del settore o categoria di riferimento;
    10. istituisce e sopprime Delegazioni, Sedi e Uffici in Italia e all’estero;
    11. delibera l’ambito e le limitazioni di rappresentanza delle Federazioni di Categoria, delle Delegazioni, delle Sedi e degli Uffici nonché le regole concernenti il rapporto con la Confederazione di queste e degli Uffici;
    12. nomina e revoca i Segretari Responsabili di Federazione di Categoria, nonché i Segretari Responsabili di Delegazione, di Sede e di Ufficio e ne stabilisce le specifiche funzioni e competenze;
    13. delibera la costituzione e lo scioglimento di Organizzazioni, Enti, Istituti, Organismi e Società; ne nomina e revoca il Responsabile ed esercita una azione di indirizzo degli stessi;
    14. attribuisce, con apposita delibera, la qualifica di Socio Onorario a persone fisiche di riconosciuto prestigio in ambito economico, accademico, giuridico, diplomatico e dei servizi, sia nazionali che internazionali;
    15. attribuisce, con apposita delibera, la qualifica di Socio Benemerito a persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Confederazione;
    16. attribuisce, con apposita delibera, la qualifica di Socio Esperto a persone che svolgono la loro attività per la CICAS;
    17. delibera sull’ammissione e la decadenza dei soci e delibera sull’eventuale delega a Commissione o ad altri Organi, Strutture od Organismi della CICAS e per l’istruzione delle pratiche di iscrizione;
    18. delibera, con precisa motivazione e nel rispetto dei diritti di ciascuno alla difesa, la sospensione cautelativa e la revoca degli incarichi nei confronti dei dirigenti che non osservino le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché l’indirizzo della CICAS;
    19. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Confederazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo CICAS;
    20. può esercitare, in caso di necessità e urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo CICAS e dell’Assemblea, riferendo per la ratifica all’organo competente nella prima riunione successiva.

5.  Tutte le decisioni, le disposizioni e le delibere del Presidente, prese in conformità alla Legge e allo Statuto CICAS, obbligano tutti gli Organi, le Strutture, gli Organismi e le varie articolazioni della Confederazione, nonché tutti i Soci.

ARTICOLO 22

I VICEPRESIDENTI

  1. I Vice Presidenti coadiuvano la Presidenza Confederale nella gestione della CICAS e nell’ordinamento degli uffici confederali, nonché delle Federazioni di Categoria, delle Delegazioni, delle Sedi e degli Uffici.
  2. La Presidenza CICAS può delegare, ad uno o più Vice Presidenti, uno o più poteri di sua competenza.

ARTICOLO 23

IL DIRETTORE GENERALE

  1. La Presidenza CICAS può nominare e revocare il Direttore Generale, anche tra i non soci, e ne stabilisce l’indennità di carica dovuta o il compenso..
  2. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella gestione della CICAS e nell’ordinamento degli uffici confederali, nonché delle Federazioni di Categoria, delle Delegazioni, delle Sedi e degli Uffici.
  3. La Presidenza CICAS può delegare al Direttore Generale uno o più poteri di sua competenza.

ARTICOLO 24

IL RESPONSABILE DI FEDERAZIONE

  1. Il Responsabile di Federazione di Categoria è nominato e revocato dalla Presidenza CICAS e risponde dei suoi atti alla stessa Presidenza.
  2. Il Responsabile di Federazione concorre, con i limiti stabiliti dalla Presidenza CICAS, allo sviluppo della Confederazione e al raggiungimento delle sue finalità e dei suoi scopi.
  3. Il Responsabile di Federazione assume in sé ogni e qualsivoglia responsabilità allo stesso attribuibile per atti con valenza giuridica compiuti nello svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 25

IL RESPONSABILE DI DELEGAZIONE, SEDE O UFFICIO

  1. Il Responsabile di Delegazione, Sede o Ufficio è nominato e revocato dalla Presidenza CICAS e risponde dei suoi atti alla stessa Presidenza.
  2. Il Responsabile di Delegazione, Sede o Ufficio concorre, con i limiti stabiliti dalla Presidenza CICAS, allo sviluppo della Confederazione e al raggiungimento delle sue finalità e dei suoi scopi.
  3. Il Responsabile di Delegazione, Sede o Ufficio assume in sé ogni e qualsivoglia responsabilità allo stesso attribuibile per atti con valenza giuridica compiuti nello svolgimento delle sue funzioni.

 

ARTICOLO 26

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

  1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo CICAS può essere costituito un Comitato Tecnico Scientifico composto da persone di provata competenza che condividono gli scopi della Confederazione CICAS.
  2. Il comitato ha il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo della CICAS e di valorizzare e promuovere l’attività della Confederazione stessa in ogni settore.
  3. La deliberazione del Consiglio Direttivo CICAS deve precisare le finalità, gli scopi, la durata e le regole di funzionamento del comitato.

ARTICOLO 27

DECADENZA DAGLI ORGANI

  1. Tutti coloro che ricoprono incarichi associativi e che non risultino presenti, almeno per delega, alle riunioni indette nel corso di un intero anno, possono, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo CICAS, essere considerati dimissionari.
  2. Le cariche resesi vacanti in corso di mandato vengono ricoperte, secondo le ordinarie modalità di cui al precedente articolo 19, nella prima riunione del Consiglio Direttivo CICAS, successiva al verificarsi della vacanza.
  3. Non può assumere cariche confederali o decade dalla carica chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote e/o dei contributi stabiliti.

ARTICOLO 28

CONTROVERSIE

  1. Ogni controversia tra la CICAS e i Soci, ovvero tra la Confederazione e i suoi Responsabili, è demandata al Consiglio Direttivo Confederale CICAS per una pacifica composizione.
  2. Ogni controversia tra la CICAS e le Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni aderenti, è demandata al Consiglio Direttivo Confederale CICAS per una pacifica composizione.
  3. Qualora le parti non accettassero il lodo del Consiglio Direttivo CICAS, la controversia sarà deferita alle decisioni di un Collegio composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna della parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, scelto di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti.
  4. La Presidenza della CICAS, determina il materiale, la forma, i fregi e gli atri contenuti estetici, oltre quelli d’identificazione personale del destinatario, dell’unico modulo di Tessera CICAS della quale dispone modalità e termini di validità e rilascio. La Presidenza CICAS può adottare iniziative per la protezione di modelli e marchi della stessa CICAS, compresa la loro registrazione a norma di legge.
  5. In caso di mancata nomina del terzo arbitro, la designazione sarà fatta dalla Presidenza CICAS, fra persone estranee alla Confederazione stessa e di sicura imparzialità.
  6. Gli arbitri opereranno quali amichevoli compositori senza formalità procedurali e comporranno la controversia, in maniera irrituale, secondo equità e nello spirito dello Statuto CICAS.

ARTICOLO 29

PATRIMONIO SOCIALE

  1. Il patrimonio sociale è formato dai beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della CICAS.

ARTICOLO 30

PROVENTI DELLA CONFEDERAZIONE

  1. I proventi della CICAS sono costituiti da:

    1. quote e/o contributi di adesione o quote e/o contributi di ammissione a nuovi Soci;
    2. quote e/o contributi associativi periodici a carico dei Soci;
    3. quote e/o contributi associativi versati dalle Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni confederate;
    4. quote e/o contributi associativi versati dalle Confederazioni, Federazioni, Unioni e Associazioni non confederate, ma in qualche modo collegate o in rapporto con la CICAS;
    5. quote e/o contributi aggiuntivi versati dai Soci;
    6. quote e/o contributi derivanti da attività statutarie e istituzionali rivolte ai Soci;
    7. proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
    8. entrate attribuite direttamente alla CICAS, dallo Stato, da Enti pubblici e da privati non Soci;
    9. oblazioni volontarie.
  2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio Direttivo CICAS, provvederà periodicamente, con le modalità previste dallo Statuto, laddove sono previste specificamente, a stabilire il valore delle quote e/o dei contributi di cui alle lettere a), b) c), d), e) f), anche diverso per settore, per categoria, per socio .
  3. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.
  4. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della CICAS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 31

ESERCIZIO FINANZIARIO

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Annualmente la Presidenza CICAS provvede alla redazione del Bilancio o Conto Economico da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Confederale CICAS e successivamente dell’Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 32

SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE

  1. Lo scioglimento della CICAS può avvenire con decisione dell’Assemblea e con parere vincolante della maggioranza dei Soci Fondatori.
  2. In caso di scioglimento della CICAS, l’Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di azione.
  3. In ogni caso non potranno essere distribuiti ai Soci beni mobili, immobili e valori, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, che dovranno essere devoluti ad altra Confederazione, Federazione, Unione o Associazione con finalità e scopi compatibili con quelli del presente Statuto, ovvero ad Enti ed Istituti di utilità economica e sociale.

ARTICOLO 33

INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO

  1. Per i casi non previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

 

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