Ogni iscritto alla Confederazione accetta, senza riserva alcuna,il presente Codice e si impegna a rispettarlo in ogni sua parte.
- Art. 2 - Contenuti
Il Codice, delinea i comportamenti ed i doveri cui ciascun dirigente e/o associato deve attenersi ed ispirasi nell’esercizio delle funzioni e prerogative riconosciute dallo Statuto.
- Art. 3 - Struttura
Il Codice si compone di tre parti:
principi generali; - norme di condotta, attuazione ed controllo.
- Art. 4 - Principio di correttezza e trasparenza
Tutti i partecipanti alla Confederazione, nell’espletamento delle rispettive funzioni, o come semplici associati dovranno attenersi a regole di correttezza e trasparenza sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni con la P.A. e con i privati.
- Art. 5 - Tutela della Confederazione
Nello svolgimento dell’attività i Dirigenti ed i Soci non devono danneggiare o compromettere i valori, l’immagine e le attività poste in essere dalla Confederazione, elementi caratterizzanti della sua immagine e del suo buon nome.
- Art. 6 – Indipendenza della Confederazione
E’ vietato far ricorso, in nome proprio e/o per conto della Confederazione, a finanziamenti che, per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore potrebbero pregiudicare l’indipendenza degli stessi associati e della Confederazione.
- Art. 7 – Utilizzo dei fondi.
I soggetti chiamati ad amministrare la Confederazione dovranno perseguire un’efficace ed efficiente uso delle risorse finanziarie provenienti dalle quote associative o da altre fonti; dette risorse saranno amministrate secondo il criterio di buona gestione e trasparenza per fini conformi a quelli statutariamente indicati.La destinazione dei fondi dovrà sempre essere chiaramente esplicitata e avrà lo scopo primario di provvedere alla sopravvivenza della Confederazione stessa e la realizzazione di specifici progetti.
- Art. 8 - Rapporti con i terzi
Nei rapporti con i terzi ed in particolare con quelle categorie di individui, gruppi, associazioni ed istituzioni coinvolte nelle attività Confederali, tutti gli associati dovranno uniformarsi ai principi generali di cui agli articoli precedenti con ancora più rigore ed attenzione.
- Art. 9 - Rapporti con i finanziatori
Fermo restando quanto già indicato negli articoli precedenti, ogni finanziamento (e/o donazione) nel rispetto delle regole di trasparenza dovrà preventivamente essere valutato ed autorizzato, in forma scritta dall’Ufficio di Presidenza che ne valuterà la provenienza, la consistenza e le motivazioni.
- Art. 10 – Conflitti d’interesse
Al fine di evitare il sorgere di conflitti di interessi, e nel rispetto dell’indicato principio di trasparenza, i dirigenti e gli associati si asterranno dal ricevere finanziamenti, in forma palese od occulta, che potrebbero costituire pregiudizio per l’immagine della Confederazione anche se ricevuti a titolo personale
- Art. 11 – Obblighi dei Dirigenti
Tutti i Dirigenti - si impegnano a fornire, con cadenza mensile, la rendicontazione dell’attività associativa fornendo l’elenco di nuovi associati unitamente alla copia dell’avvenuta trasmissione all’Ufficio di Presidenza delle quote associative raccolte al netto delle spettanze di competenza.
- Art. 12 – Divieti
L’utilizzo improprio di materiali (Carta Intestata, Buste, Depliant, Brochure, Manifesti, Volantini, Targhe, Striscioni, Attestati etc…) riportanti il marchio della C.I.C.A.S. e/o C.I.C.A.S. Italia, è consentita solo per evidenti motivi istituzionali.
- Art. 13 – Attuazione del Codice -il Supervisore
Tra i Dirigenti della Confederazione, su indicazione dell’Assemblea, viene eletto, il Supervisore che avrà il compito di far rispettare le regole stabilite dal presente Codice nei modi di cui agli articoli successivi. Il Supervisore rimane in carica due anni, con possibilità di rielezione, non percepisce emolumenti, salvo disposizioni in materia di rimborso spese emanate di volta in volta dall’Ufficio di Presidenza
- Art. 14 – Incompatibilità del Supervisore
Per garantire l’indipendenza del suo operato, la carica di Supervisore è incompatibile con quella di Presidente, Vice-Presidente, Consigliere Nazionale, e Segretario.
- Art. 15 – Modalità di controllo
Ai fini dello svolgimento della propria funzione, il Supervisore con cadenza semestrale riceve dai Dirigenti Regionali un resoconto dettagliato ed aggiornato di tutte l’attività svolte ai fini della verifica del rispetto delle norme contenute nel presente Codice. Al Supervisore va, altresì, segnalato ogni comportamento che possa risultare in contrasto con il presente Codice.
- Art. 16 – Funzioni del Supervisore
Il Supervisore:
- Esprime pareri consultivi circa l’applicazione del Codice;
- provvede ad informare l’Ufficio di Presidenza, delle presunte infrazioni ;
- irroga le sanzioni per le quali ritenga fondate, le contestazioni o le infrazioni;
- valuta gli eventuali conflitti di interessi.
- Art. 17 – Funzione di indirizzo
Il Supervisore potrà proporre, le modifiche ed integrazioni al presente Codice, da sottoporre all’esame dell’Ufficio di Presidenza ad all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- Art. 18 – Conflitti d’interesse
Costituiscono conflitto di interessi tutte le situazioni di incompatibilità e contrasto che possano pregiudicare il nome e l’interesse della Confederazione.
- Art. 19 - Valutazione di conflitti di interesse
Il Supervisore ha, altresì, il compito di valutare l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi al fine di evitare che chiunque, tra Dirigenti, Soci, dipendenti o collaboratori, possa trarne vantaggio personale e causare danno anche indirettamente alla Confederazione ed alle attività da essa svolte. Il Socio che abbia notizia di una potenziale situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Supervisore che procederà alle opportune verifiche. Qualora oggetto di verifica fosse il comportamento del Supervisore tutti i suoi compiti saranno devoluti all’Ufficio di Presidenza.
- Art. 20 - Irrogazione delle sanzioni
Il Supervisore, espletata la procedura istruttoria, qualora abbia verificato la sussistenza di una violazione al Codice, procede, alla irrogazione della sanzione, tra quelle di cui all’art. 21, da comunicare all’interessato a mezzo Raccomandata AR. Avverso detto provvedimento l’interessato potrà, entro il termine di giorni 15, far ricorso all’Ufficio di Presidenza che, nei successivi 15 giorni, dovrà pronunziarsi o confermando la sanzione o modificando anche in peius o, infine, revocandola.
- Art. 21 - Provvedimenti sanzionatori
I provvedimenti comminabili sono i seguenti:
a) avvertimento formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento;
b) sospensione fino a 6 mesi.
c) espulsione dall’Associazione.
- Art. 22 – Applicazioni delle sanzioni
Le sanzioni avranno effetto non appena saranno definite a seguito del pronunciamento dell’Ufficio di Presidenza.