Leggi Nazionali E Regionali
T.F.R.: La nuova normativa impone 3 possibili soluzioni
ISTANZA DI RIMBORSO IRAP PER INCOMPATIBILITÀ CON LA VI DIRETTIVA CEE
PIANO DI ACCUMULO, SOLUZIONE ALTERNATIVA AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER DIPENDENTI
NUOVA RIFORMA PREVIDENZIALE
CODICE PROPRIETA’ INDUSTRIALE
BREVE GUIDA SULLA RIFORMA FINANZIARIA
FINANZIARIA 2004 - "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
Legge Bersani - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Moduli per la legge 114
T.F.R.
LA NUOVA NORMATIVA IMPONE
3 SOLUZIONI POSSIBILI:
-
FONDI PENSIONE CHIUSI
-
FONDI PENSIONE APERTI
(Fondi Previdenziali distribuite da Banche e Compagnie di Assicurazione)
-
LASCIARE LA GESTIONE DEL T.F.R. ALL’AZIENDA O TITOLARE DI IMPRESA.
La terza soluzione (che dovrà essere richiesta per iscritto dai dipendenti) è la più vantaggiosa sia per i dipendenti che per le rispettive aziende, poiché:
PER I DIPENDENTI:
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possibilita’ di disporre delle totali quote accantonate dall’azienda per far fronte all’acquisto della prima casa oppure per gravi motivi di salute o economici;
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possibilita’ in caso di licenziamento di disporre della totale liquidazione;
-
qualora il dipendente decida di incassare le somme accantonate dall’azienda al termine del periodo lavorativo, potra’ scegliere tra una rendita vitalizia (pensione integrativa) esente da qualunque tassazione in sede di erogazione, oppure ottenere un capitale risultante dalla capitalizzazione delle quote annue accantonate dall’azienda.
PER L’AZIENDA:
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liquidita’ sempre disponibile per l’azienda (attraverso riscatti parziali)
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(vag) capitale garantito
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rendimento minimo garantito vag 2,75%
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alternativa al fondo pensione chiuso (di categoria) non controllabile dall’azienda.
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qualora il dipendente o il socio, in fase di liquidazione, scelga anziche’ il capitale la rendita, quest’ultima È esente da qualsiasi tassazione
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impignorabile e insequestrabile
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il p.a.c. consente di recuperare i mancati versamenti del passato a favore dei dipendenti (qualora non siano stati versati),oppure limitare il numero dei versamenti futuri grazie alla capitalizzazione.
-
ottima soluzione pensionistica sia per i soci di aziende S.A.S., S.N.C., S.R.L, S.P.A., oppure per soci di cooperative.
-
opportunita’ di gestione da parte di una delle migliori societa’ di gestione del mondo.
-
l’accantonamento che l’azienda opera a favore del dipendente o del socio e’ comunque sempre disponibile per qualunque evenienza o imprevisto senza dover ricorrere al credito bancario sempre meno accessibile.
BREVE GUIDA SULLA RIFORMA PREVIDENZIALE
La legge - La riforma del sistema previdenziale fondo elimina l’obbligo di versare il TFR nel
Fondo pensione: Lascia, infatti , al lavoratore la scelta della destinazione del tfr, introducendo il meccanismo del silenzio-assenso. In pratica, il dipendente avrà sei mesi di tempo dall’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge (che dovrebbero essere definiti a breve per far partire tutto il 2005) per decidere come utilizzare la sua liquidazione.
Ø IL TESTO DELLA RIFORMA
Che cosa può fare il lavoratore:
-
Dichiarare di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare, così il trf resta dal datore di lavoro (e il lavoratore lo incasserà per intero al termine del rapporto di lavoro);
-
indicare il fondo pensione a cui destinare il tfr anche a un fondo aperto o a un piano pensionistico individuale;
-
non dire nulla: in questo caso, dopo sei mesi, il tfr finisce automaticamente al fondo di categoria (sindacati).
E i neoassunti?
Per loro vale lo stesso meccanismo: il silenzio-assenso scatterà dopo sei mesi dall’assunzione.
In entrambi i casi, al momento della pensione si può chiedere di incassare in unica soluzione un terzo di quanto accumulato nel fondo pensione, il resto sotto forma di rendita vitalizia.
E se si cambia idea?
Si può uscire, dal fondo pensione prescelto dopo un periodo di permanenza minimo di tre o cinque anni, per trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. E’ possibile, inoltre, riscattare la posizione individuale nel caso in cui vengano a mancare i presupposti di partecipazione al fondo (cambiamento dell’attività lavorativa o cessazione del rapporto di lavoro).
E il TFR già maturato?
Viene liquidato al termine del rapporto di lavoro.
Oppure:
può essere chiesto in anticipo MA SOLO SE:
Ø la richiesta è finalizzata all’acquisto della prima abitazione,
Ø per spese sanitarie straordinarie,
Ø la richiesta è per se o per i propri figli.
RICAPITOLANDO……
Il lavoratore avrà dunque tre opzioni:
1) andare in pensione anticipata;
2) restare in attività e continuare a far versare i propri contributi all’Inps;
3) restare al lavoro e incassare subito il superbonus rinunciando alla contribuzione previdenziale.
Nel caso si scelga quest’ultima opzione non è possibile tornare indietro e passare nuovamente al versamento dei contributi
Il lavoratore che ha optato per il bonus potrà comunque e in qualunque momento (anche dopo un mese) decidere di andare in pensione, anche se dovesse cambiare i requisiti.
Quindi buone notizie per chi resta al lavoro nonostante abbia raggiunto l’età per andare in pensione. A partire da ottobre ’04, infatti, potrà essere richiesto il bonus fiscale, previsto dalla neonata riforma del sistema previdenziale, che consiste nel ricevere in busta paga i contributi che altrimenti andrebbero versati all’Inps. I primi aumenti scatteranno già dal mese di novembre e secondo le prime stime comporteranno una crescita dello stipendio dal 42% al 51%.
“ L’obiettivo di questi incentivi – ha spiegato il ministro Maroni – è aumentare il tasso di occupazione e diminuire la spesa previdenziale”.
E la pensione? A quanto ammonterà?
Nel momento in cui si rinuncia al versamento dei contributi previdenziali, la pensione resterà congelata. L’importo spettante ha chi ha chiesto il superbonus sarà quindi uguale a quello calcolato al momento della richiesta dell’incentivo, chiaramente adeguato all’aumento del costo della vita che sarà intervenuto nel frattempo.
inizio
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL "CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE"
15/03/2005
Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, denominato "Codice della proprietà industriale"